CITTADINI INFORMATI :consegna Bollette di Conguaglio

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CITTADINI INFORMATI :consegna Bollette di Conguaglio

Dopo quanto mi è stato segnalato da alcuni cittadini mi faccio portavoce di quanto sta avvenendo riguardo alla consegna di Bollette di Conguaglio, in alcuni casi addirittura su “presunti” consumi del 2008, da parte del Gestore del Gas. In base alle nostre verifiche abbiamo appurato che in questo periodo sono state spedite parecchie migliaia di bollette di conguaglio, peccato però che molte di esse potrebbero essere “non valide”. Dopo 5 anni l’utente non è tenuto a pagare. Verificate quindi tutti i dati riportati in bolletta e che quanto richiesto dal Gestore non sia andato in prescrizione. E’ importante contestarle prima della scadenza riportata su di esse tramite raccomandata perché sia attivata la norma della prescrizione. Per chi ha la domiciliazione delle utenze faccia attenzione perché se non blocca il pagamento in banca il gestore non sarà poi tenuto a rimborsare quanto pagato come da spiegazione della normativa riportata qui sotto. Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello Spiegazione della Normativa e come comportarsi: La Legge prevede un termine di prescrizione ordinaria che si verifica con il decorso di 10 anni. Tale termine di applica a tutti quei casi e a tutti quei diritti per i quali la legge non dispone diversamente. Accanto alla prescrizione ordinaria, vi è la prescrizione breve che si realizza con il decorso di un tempo molto più limitato. Ebbene, è proprio la prescrizione breve che si applica alle bollette. Nel caso di bollette aventi ad oggetto le utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono…) la prescrizione di realizza con il decorso di 5 anni dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso in cui, su quella determinata bolletta, sia sorta una controversia e sia stato instaurato un giudizio, il termine di prescrizione si allunga a 10 anni. Le bollette sono infatti ricomprese nelle ipotesi stabilite dal Legislatore nell’articolo 2948 n. 4 del Codice civile. La citata norma stabilisce che: “ Si prescrivono in cinque anni (…)4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Come avrete intuito, è molto importante conservare tutte le ricevute di pagamento delle bollette per almeno 5 anni. Soltanto in questo modo potrete far valere i vostri diritti e potrete provare l’avvenuta prescrizione della bolletta. Innanzitutto, è opportuno introdurre il concetto giuridico della “prescrizione”. Stabilisce l’art. 2934 del Codice Civile che “ Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” Il diritto, dunque, si estingue a causa dell’inerzia oppure del non uso da parte dello stesso titolare. Con specifico riferimento alla prescrizione delle bollette, questa inerzia, questo “non uso” si verifica nel momento in cui il fornitore del servizio (acqua, luce, telefonia, gas…) omette sia di effettuare la lettura del contatore sia di inviare la bolletta per richiedere il pagamento dei consumi. E’ bene evidenziare, comunque, che in questi casi la prescrizione della bolletta non opera in maniera automatica ma deve essere opposta ed eccepita dalla parte che ne ha interesse. Stabilisce, infatti, l’articolo 2938 del codice civile che: “Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta” Il consumatore, allora, dovrà immediatamente contestare l’avvenuta prescrizione della bolletta. La contestazione dovrà essere effettuata in forma scritta, in maniera inequivocabile e dovrà essere accompagnata dalla documentazione che provi ed attesti il decorso dei termini di prescrizione stabiliti dalla Legge. Termini, questi, che approfondiremo qui innanzi.
Una volta appurato che i termini di prescrizione della bolletta sono ampiamente decorsi, sarà necessario contestare l’avvenuta prescrizione. Per contestare una bolletta, consigliamo di inviare una raccomandata a/e oppure una e-mail con la PEC (Posta Elettronica Certificata). Nella contestazione dovranno essere spiegati, in maniera precisa ed esplicita, i motivi del reclamo. Dovrà essere allegata alla contestazione anche la fotocopia della propria carta di identità, la ricevuta di pagamento oppure le bollette che siano state eventualmente ricevute fuori dai termini di legge. Qualora il destinatario della contestazione non risponda oppure non fornisca una risposta soddisfacente, il consumatore avrà la possibilità di rivolgersi ad un’Associazione dei Consumatori evitando, così, l’intervento di un legale. In alternativa, potrà rivolgersi all’Autorità Garante competente per effettuare il suo reclamo oppure intraprendere un giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Nel caso in cui il consumatore riceva una bolletta dopo che sia decorso il termine di prescrizione di cinque anni, ben potrà non pagare la somma richiesta dall’azienda che eroga in servizio. In questo caso specifico, la società fornitrice non potrà in alcun modo interrompere il servizio con la giustificazione della “morosità del cliente”. Molti consumatori, preoccupati dai continui solleciti di pagamento inviati dalle società fornitrici di servizi, effettuano subito il pagamento nonostante sia intervenuta la prescrizione della bolletta. Ebbene, in questo caso è davvero importante sottolineare che quando si paga un debito prescritto non si potrà più chiedere la restituzione dell’importo pagato. Lo stabilisce l’articolo 2940 del codice civile che precisa: “ Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.”